Ricorso  nell'interesse  della  Presidenza  del   Consiglio   dei
ministri, in persona del  Presidente  pro  tempore,  rappresentata  e
difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello  Stato,  presso  i  cui
uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliata nei confronti
della  Regione  Umbria,  in  persona  del  Presidente  della   Giunta
Regionale  pro  tempore,  per  la  dichiarazione  di   illegittimita'
costituzionale dell'articolo 18, comma 1, della  legge  regionale  27
gennaio 2010, n. 5, recante «Disciplina delle modalita' di  vigilanza
e controllo su opere e costruzioni in zone sisimiche», pubblicata nel
B.U.R. n. 6 del 3 febbraio 2010, per  violazione  dell'articolo  117,
secondo comma, lett. h), Cost.  in  virtu'  della  deliberazione  del
Consiglio dei ministri in data 19 marzo 2010. 
    1. - L'articolo 18, comma 1, della L.R. Umbria n. 5/2010, dispone
quanto segue: «Per tutti gli interventi edilizi di  cui  all'articolo
7, comma 1 e all'articolo 8, comma 2, ad esclusione degli  interventi
di riparazione o interventi locali che interessano elementi  isolati,
e' necessario effettuare il collaudo statico volto ad  accertare  che
la realizzazione degli interventi avvenga  in  conformita'  a  quanto
previsto nel progetto. Con proprio  atto  la  Giunta  regionale  puo'
individuare  altri  interventi  edilizi  esclusi  dal  collaudo.   Il
collaudo statico va normalmente eseguito in corso d'opera tranne casi
particolari in cui  tutti  gli  elementi  portanti  principali  siano
ancora controllabili e collaudabili ad opere ultimate». 
    Tale previsione regionale, che consente l'esclusione del collaudo
statico di cui all'articolo 7 della legge statale  n.  1086/1971  per
alcuni  interventi  non   precisamente   definiti   («interventi   di
riparazione o interventi locali che interessano elementi isolati»), o
comunque   per   quegli    ulteriori    interventi    successivamente
individuabili con provvedimento giuntale, si pone in contrasto con la
richiamata normativa statale. 
    Il menzionato articolo 7 della legge n. 1086/1971 prevede infatti
che siano obbligatoriamente assoggettate a collaudo statico,  secondo
le ulteriori  previsioni  ivi  dettagliate  e  secondo  la  normativa
tecnica di attuazione, tutte le opere di cui al  precedente  articolo
1: e quindi le  opere  in  conglomerato  cementizio  armato  normale,
quelle in conglomerato cementizio  armato  precompresso,  nonche'  le
opere a  struttura  metallica,  accomunate  dalla  caratteristica  di
assolvere  ad  una  «funzione  statica»  relativa  agli  edifici  cui
accedono (cfr. primo, secondo e terzo comma,  nonche'  Cass.  Pen.  ,
III, 19 novembre 1996, n. 9840). 
    Trattasi invero di normativa volta a garantire la sicurezza degli
edifici, ed a prevenire pericolo per la pubblica incolumita', secondo
quanto disposto dall'articolo 1, quarto comma, della  medesima  legge
n. 1086/1971, a mente del quale «la realizzazione delle opere di  cui
ai commi precedenti deve avvenire  in  modo  tale  da  assicurare  la
perfetta  stabilita'  e  sicurezza  delle  strutture  e  da   evitare
qualsiasi pericolo per la pubblica incolumita'».  Al  riguardo,  cfr.
Cass. Pen.,  III,  9  settembre  2004,  n.  36093,  secondo  cui  «la
prescrizione della denuncia dell'inizio dei lavori  con  conglomerato
cementizio, prevista dall'art. 1 legge 5 novembre 1971, n.  1089,  e'
giustificata dalla necessita'  di  consentire  all'ente  preposto  di
venire a conoscenza di ogni attivita' costruttiva in cemento  armato,
ritenuta rilevante secondo l'interpretazione giurisprudenziale  degli
articoli 1 e 4 cit. legge n. 1086, e di effettuare i dovuti controlli
al fine  di  escludere  ogni  pericolo  per  la  pubblica  e  privata
incolumita',  non  rilevando  in  proposito  le  eventuali  circolari
amministrative emanate in senso contrario dall'autorita'  regionale»;
nonche' Cass. Pen. , III, 17 gennaio 2003, n. 2101,  secondo  cui  la
ratio  legis  (...)  e'  quella  di  assicurare  la  stabilita'   del
fabbricato in  tutti  i  casi  nei  quali  siano  comunque  adoperate
strutture in cemento armato o in metallo in funzione statica». 
    Ancor maggiore rigore sul controllo di  siffatte  costruzioni  va
adoperato riguardo le costruzioni in zone sismiche (di cui in effetti
si occupa  la  normativa  regionale  qui  impugnata),  atteso  quanto
opportunamente statuito da Cass. Pen..,  III,  24  ottobre  2001,  n.
38142:  «In  tema  di  edilizia,  le  disposizioni  della   normativa
antisismica di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 si  applicano  a
tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare  la  pubblica
incolumita', a nulla rilevando la natura dei materiali usati e  delle
strutture realizzate - a differenza della  disciplina  relativa  alle
opere  in  conglomerato  cementizio  armato  dettata  dalla  legge  5
novembre 1971, n. 1086 - in  quanto  l'esigenza  di  maggiore  rigore
nelle zone dichiarate sismiche rende ancor piu' necessari i controlli
e le cautele prescritte, quando  si  impiegano  elementi  strutturali
meno solidi e duraturi del cemento armato». 
    2. - La indiscutibile pertinenza  della  normativa  sul  collaudo
statico alla materia della «sicurezza»,  consente  di  denunziare  la
intervenuta violazione del relativo  ambito  di  competenza  statale,
delineato all'articolo 117, secondo comma, lett. h), Cost.,  («ordine
pubblico e sicurezza,  ad  esclusione  della  polizia  amministrativa
locale») nella  accezione  recentissimamente  fornitagli  da  codesta
Corte costituzionale, la quale ha segnalato che la  indicata  materia
«non si esaurisce nell'adozione di misure relative alla prevenzione e
repressione dei reati, ma comprende la tutela dell'interesse generale
alla incolumita' delle persone, e quindi la salvaguardia di  un  bene
che abbisogna di una regolamentazione uniforme su tutto il territorio
nazionale» (sentenza 28 gennaio 2010, n. 21). 
    In  effetti,  la  impugnata  normativa  regionale   consente   di
sottrarre  l'assoggettamento  all'obbligo  di  collaudo  statico   di
certuni interventi edilizi (come evidenziato, non meglio determinati,
o  addirittura  successivamente  determinabili  solo  a  seguito   di
individuazione con «atto»  della  Giunta  Regionale),  a  prescindere
dalla verifica del loro assolvimento della «funzione statica» cui  la
legge n. 1086/1971 ricollega il richiamato obbligo. 
    In  definitiva,  oltre  ad  incidere  su  materia  di   esclusiva
competenza statale a mente della Costituzione, la norma regionale  de
qua e' suscettibile di depotenziare  i  livelli  di  controllo  sulla
staticita' di edifici, segnatamente in aree a  rischio  sismico,  con
inaccettabile pericolosa incidenza sui livelli di sicurezza pubblica.